
La falsa dichiarazione resa in occasione dell’iscrizione all’elenco dei fornitori è idonea a integrare un grave illecito professionale nella procedura negoziata a valle?
Tar Puglia, Lecce, sez. II, 2 ottobre 2023, n. 1096/2023.
10 NOVEMBRE 2023
La questione giuridica affrontata
Le procedure negoziate sono delle procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e/o presenti in apposti elenchi, negoziando con uno o più di essi le condizioni del contratto.
In tali casi, quindi, esiste indubitabilmente una stretta connessione tra le fasi prodromiche alla formulazione dei suddetti elenchi di imprese qualificate e potenzialmente invitabili dalle stazioni appaltanti e la procedura vera e propria nella quale le amministrazioni procedenti sono chiamate a verificare l’attualità delle dichiarazioni rese in prima battuta dai pretendenti alla commessa.
Tant’è che la giurisprudenza ha definito l’iscrizione all’elenco fornitori “null’altro che un procedimento strumentale alla scelta dei soggetti da invitare che avviene poi in maniera casuale, mediante sorteggio o altra modalità definita dall’amministrazione” (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17.6.2022, n. 4968).
Se questo è vero, dunque, occorre domandarsi se e in che misura l’eventuale carenza ab origine del requisito dichiarato possa incidere sulla affidabilità dell’operatore economico. La questione giuridica potrebbe arricchirsi di complessità qualora, come nel caso di specie, l’impresa partecipante faccia più o meno legittimamente richiamo all’istituto dell’avvalimento.
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