8 NOVEMBRE 2023
Nella sentenza n. 8715 del 6 ottobre 2023 il Consiglio di Stato afferma che, qualora l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, l’esclusione dalla gara non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 186-bis, comma 4, del regio decreto 267/1942 (concordato con continuità aziendale) e all’art. 95, commi 3 e 4, del codice di cui al d.lgs. 14/2019 (regolazione della crisi nella liquidazione giudiziale), a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali, precisando che l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.