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Il nuovo Regolamento UE 2022/2560 sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. Cosa cambia negli appalti pubblici.

27 APRILE 2023

Lo scorso 12 gennaio 2023 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2022/2560 del 14.12.2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (di seguito anche solo “Regolamento”).

La sua applicazione decorre dal 12 luglio 2023, salvo che per gli obblighi di notifica per le imprese, che si applicano dal 12 ottobre 2023 (art. 54). Il Regolamento si affianca a quello per il controllo degli investimenti diretti esteri nell’Unione (Reg. UE 2019/452) ed a quello sull’accesso degli operatori di Paesi terzi al mercato degli appalti pubblici dell’Unione (Reg. UE 2022/1031).

Il Regolamento predispone uno strumento per affrontare le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere. La normativa europea in tema di aiuti di Stato si applica, infatti, solo agli aiuti di Stato interni mentre le sovvenzioni extra-UE non erano sinora soggette alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Le sovvenzioni estere, specie in un mercato fortemente globalizzato come quello attuale, possono creare, al pari degli aiuti di Stato, distorsioni sul mercato interno e compromettere la parità di condizioni concorrenziali fra gli operatori economici nel mercato nell’Unione. Può infatti accadere che imprese ricevano sovvenzioni da Paesi terzi che vengano utilizzate per finanziare attività economiche nel mercato interno, con un impatto specifico nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico, che sono oggetto di attenzione particolare nel Regolamento.

La nuova normativa attribuisce alla Commissione Europea (anche solo “Commissione”) in via esclusiva il potere di indagare sulle – e rimediare alle – sovvenzioni estere che hanno un effetto distorsivo sul mercato interno oltre che il potere di adottare regolamenti di esecuzione, come quello atteso nei prossimi mesi, orientamenti ed esenzioni.

Tale potere ha una triplice declinazione in quanto la Commissione ha un potere generale di indagine, a cui si affianca la valutazione preliminare in due specifici ambiti ovvero (i) le concentrazioni e (ii) gli appalti pubblici, quando siano superate determinate soglie di valore economico.

Gli oneri di comunicazione imposti dal Regolamento imporranno alle imprese che partecipano agli appalti di adottare adeguati sistemi di raccolta delle informazioni da mettere a disposizione della Commissione Europea. Allo stesso tempo le stazioni appaltanti dovranno adeguare le procedure ai nuovi incombenti, che non sono tuttavia riportati dal codice dei contratti pubblici.

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