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Nuovo codice e principio del risultato: fu vera innovazione?

17 APRILE 2023

Il d.lgs.36/2023 passerà probabilmente alla storia come il codice del risultato nei processi d’acquisto.

Occorre tuttavia domandarsi se tale pur rimarchevole sottolineatura (o enfasi) corrisponda a una reale novità rispetto al preesistente panorama normativo.

Lo stesso art. 1, con onestà intellettuale, afferma che il criterio del risultato altro non è che l’esplicitazione dei ricevuti principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che a loro volta rappresentano il precipitato del costituzionalizzato buon andamento della p.a..

Se così è, nihil novum sub sole: l’operato delle stazioni appaltanti, da sempre, deve avere come propria stella polare la capacità di conseguire in concreto, nei tempi e nei modi attesi, gli obiettivi previsti, secondo efficienza dei fattori produttivi impiegati e dei relativi costi.

Ciò altro non è quella che nella scienza economica viene chiamata formula del valore (Porter), vale a dire risultato rapportato ai costi (outcome/costs).

Quando perciò in oggi si parla di progettualità o di indicatori ‘value based‘ non si scopre in realtà nulla se non la tradizionale triplice dimensione di una buona azione amministrativa (efficiente, efficace, economica).