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Idoneità morale e professionale: legittima l’esclusione dalla procedura di gara in caso di mancato versamento di tributi per un importo complessivo di gran lunga maggiore rispetto al limite previsto dall’art. 80, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

T.a.r. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, del 24 gennaio 2023, n. 39.

20 MARZO 2023

Con la sentenza in commento il T.a.r. Emilia-Romagna ha affrontato la fattispecie escludente di cui all’art. 80, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 con specifico riguardo alle violazioni tributarie fornendo interessanti indicazioni in ordine all’ambito di operatività di siffatta causa escludente a seguito di numerose cartelle esattoriali consequenziali a precedenti avvisi bonari e accetamenti di irregolarità non impugnati.

Giova premettere che la fattispecie in esame è attualmente disciplinata dall’art. 80, co. 4 del Codice dei contratti pubblici che nella sua originaria formulazione prevedeva l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di gara in caso di ‹‹violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali››. Veniva considerata grave la violazione tributaria qualora l’omesso pagamento risultasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, co. 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (i.e. 5.000,00 euro).

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