19 GIUGNO 2019
D. Nell'ambito dell'attività di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è sempre consentito, all'interno dei locali, lo svolgimento di "piccoli trattenimenti musicali", il funzionamento ordinario di impianti per la diffusione di musica di sottofondo, nonchè la detenzione e l'uso di apparecchi televisivi nel rispetto dei limiti previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica, a seconda dei casi, con o senza l'obbligo di presentazione di documentazione di clima acustico. Invece, qualora l'attività musicale di sottofondo venga svolta anche all'esterno dei locali, in area privata di pertinenza dei medesimi, attraverso la semplice installazione di un impianto esterno di derivazione, nel rispetto dei limiti acustici (comprovato da idonea valutazione di impatto acustico), quale procedimento dovrà eventualmente essere adottato al fine di autorizzare detta attività?
R. La semplice diffusione di musica, ovvero una attività che non costituisce trattenimento svolto in forma imprenditoriale, non necessita di rilascio di autorizzazione, come indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale 56/70; sarà però necessario che l’interessato presenti una autocertificazione di previsione di impatto acustico nella quale si dichiari che la rumorosità prodotta non supera quella massima prevista dal piano comunale di zonizzazione acustica. Nell’ipotesi invece che la rumorosità superi quella prevista dal regolamento l’interessato dovrà chiedere ed ottenere, se del caso, la deroga a tale superamento. Una simile procedura è prevista dall’articolo 4 del DPR 227/2011. La certificazione del tecnico abilitato iscritto all’albo si rende necessaria quando il comune non è dotato di piano di zonizzazione acustica.