26 AGOSTO 2019
D: In relazione alla notificazione dei verbali esteri si chiede, cortesemente, di conoscere se la lingua di traduzione del verbale sia quella ufficiale del paese di destinazione o possa essere, per tutti, la lingua inglese. Oltre alla DIRETTIVA (UE) 2015/413 e alla DECISIONE 2008/616/GAI DEL CONSIGLIO esistono altre norme comunitarie in merito con espressa indicazione delle prassi da utilizzare in ogni singolo paese?
R. Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 5 della citata direttiva dell’Unione europea n. 2015/413 dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, la lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale deve essere inviata «nella lingua del documento d’immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione», per cui la lingua inglese può essere utilizzata soltanto qualora sia una delle lingue ufficiali del paese in cui il veicolo interessato è immatricolato (come ad esempio la Gran Bretagna, l’Irlanda e Malta).
Lo stesso paragrafo 3 giustifica tale previsione con il «fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali», cioè i medesimi diritti previsti dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali sanciscono il diritto a un processo equo, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della suddetta Carta, il quale garantisce il rispetto dei diritti della difesa.
Tali diritti sono richiamati, per quanto riguarda i fatti reato, anche dalla direttiva dell’Unione europea n. 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
La decisione dell’Unione europea n. 2008/615/GAI del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontalierae la conseguente decisione dell’Unione europea n. 2008/616/GAI del 23 giugno 2008 relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, non esplicito fanno riferimento ad obblighi relativi alla lingua.