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Guida sotto l’effetto di stupefacenti – Art. 187 codice della strada

14 GIUGNO 2021

L’art. 187 C.d.S. prevede come reato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; tale rifiuto assume rilevanza penale solo se è legittima la richiesta di sottoposizione agli accertamenti da parte degli organi di polizia. Per costante giurisprudenza, infatti, la legittimità della richiesta costituisce presupposto della rilevanza penale del rifiuto

Se il possesso di marijuana e i sintomi rilevati non possono certamente fondare la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 187, comma 1, C.d.S., sono nondimeno sufficienti a fondare il legittimo sospetto degli operanti circa le condizioni alterate nelle quali versava il ricorrente all’atto del controllo. (Corte di Cassazione Penale sez. IV 3/5/2021 n. 16701)