11 GIUGNO 2020
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ha natura di reato istantaneo e non abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice. Semmai, prosegue la Corte, la configurabilità del reato dovrebbe essere esclusa quando la condotta oltre ad essere unica, sia anche assolutamente occasionale.
Nel caso di specie, l’imputato, privo di qualunque autorizzazione, aveva utilizzato per il trasporto di rifiuti un furgone di proprietà della moglie ed era stato colto mentre scaricava dal furgone rifiuti costituiti da lavatrici, computer, reti, pannelli in metallo, stendini, carrelli della spesa, parte di arredamento, pneumatici, parti metalliche di veicoli a motore intrise d’olio. Nelle attività di scarico dal furgone era utilizzata una carriola. (Corte di Cassazione Penale sez. III 28/4/2020 n. 13105)