Una rassegna riguardante la disciplina delle distanze legali in materia urbanistico-edilizia
4 OTTOBRE 2023
di Valeria Tarroni
Si propone una rassegna della giurisprudenza amministrativa più recente, concernente la disciplina delle distanze legali in materia urbanistico-edilizia.
REGOLAMENTI LOCALI IN MATERIA DI DISTANZE TRA COSTRUZIONI
(TAR Sardegna, Sez. I, sentenza 18 luglio 2023, n. 543)
Il limite imposto dall’art. 873 c.c. ai regolamenti locali in tema di distanze tra costruzioni comporta che in nessun caso essi possono stabilire distanze inferiori a tre metri.
I regolamenti locali hanno, pertanto, carattere integrativo della norma primaria, che non si esaurisce nella sola deroga alle distanze minime previste dal codice, ma si estende all’intero impianto di regole e principi dallo stesso dettato per disciplinare la materia, compreso il meccanismo della prevenzione, che gli strumenti di pianificazione locali possono eventualmente escludere, prescrivendo una distanza minima delle costruzioni dal confine o negando espressamente la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza.
CAPPOTTO TERMICO: DISTANZE DAL CONFINE E TRA EDIFICI
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11/7/2023 n. 6764)
Il Consiglio di Stato richiama le disposizioni che consentono, entro certi limiti, di derogare alle norme nazionali, regionali o regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime.
L’art. 14, comma 7, del d.lgs. 102 del 04.07.2014 (in materia di efficienza energetica) ha stabilito che entro i limiti del maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.p.r. 380/2001, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici
COME SI MISURANO LE DISTANZE MINIME TRA PARETI FINESTRATE E PARETI DI EDIFICI ANTISTANTI?
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 3 luglio 2023, n. 6438)
Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 9, comma 1, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, che impone la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, le distanze tra fabbricati non si misurano in modo radiale, come invece avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare tracciando linee perpendicolari tra gli edifici.
Lo scopo della disciplina sulle distanze minime tra edifici previste dall’art. 873 c.c. - così come quelle di cui all’art. 9. D.M. n. 1444/1968 – è infatti quello di evitare intercapedini dannose, per cui non vanno misurate in modo radiale, ma in modo lineare. Il Consigli di Stato ha quindi escluso ogni violazione dell’art. 873 c.c. nel caso di un fabbricato non fronteggiante in alcun punto un manufatto di servizio, ritenendo irrilevante la circostanza che la distanza misurata con angolazione obliqua risultava pari a ml 2,10.
DISTANZA TRA FABBRICATI NELL’AREA DELLA STESSA PROPRIETA’
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 giugno 2023, n. 5663)
Per costante giurisprudenza, le norme sulle distanze tra le costruzioni contenute negli strumenti edilizi e nei regolamenti edilizi, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti e prescindendo dall’appartenenza di tale spazio a terzi e vanno applicate anche in caso di strutture edilizie di pertinenza e di proprietà della stessa persona.
La disposizione contenuta nell’art. 9 del dm 1444 del 1968, che prescrive la distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza; tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell’interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile.