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Variante urbanistica specifica: necessaria la notifica individuale della delibera di approvazione ai proprietari

Analisi della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, dell'8 settembre 2023 n. 8224

22 SETTEMBRE 2023

di Valeria Tarroni

Analisi della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, dell'8 settembre 2023 n. 8224.

Se è vero che per gli atti della pianificazione urbanistica e loro varianti generali, la legge prevede la formalità della pubblicazione sul BUR (o sulla Gazzetta Ufficiale) della delibera di approvazione e il termine per l’impugnazione decorre dalla data di pubblicazione, questo non basta nel caso di variante specifica o puntuale.
Per la variante specifica allo strumento urbanistico, è invece necessaria la notifica individuale ai proprietari dei terreni incisi dalle sue prescrizioni e da questa decorre il termine per l’impugnazione. In mancanza di tale adempimento, l’impugnazione può avvenire in ogni tempo, a prescindere dalla scadenza del termine di 60 giorni dall’avviso di pubblicazione sul BUR.

Il Consiglio di Stato, IV sezione IV, nella sentenza n. 8224/2023, afferma:

Come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa al riguardo, il termine per l’impugnazione di un piano regolatore generale o di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (o sulla Gazzetta ufficiale) del decreto di approvazione di essa; decorre, invece, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale, ma sia rivolta – come nel caso in esame - ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene, imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione. Infatti, in caso di varianti urbanistiche “particolari”, che incidono cioè su specifici beni, interessando soggetti determinati, il relativo provvedimento deve essere a questi ultimi notificato, decorrendo il termine d'impugnazione dal momento dell'avvenuta notifica (cfr. Cons. Stato, sez. II, 30 ottobre 2020 n. 6648; sez. IV, 18 febbraio 2016 n. 650; sez. VI, 3 marzo 2014 n. 965 e 15 febbraio 2013 n. 922).”
 

La sentenza è consultabile al link:
https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201605052&
nomeFile=202308224_11.html&subDir=Provvedimenti