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Permesso di costruire per il pergolato
L'esperto risponde a una questione afferente il pergolato attraverso il commento della sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza del 17 giugno 2022, n. 8128
16 GENNAIO 2023
Si chiede se sia necessario il permesso di costruire per una struttura di copertura in ferro, qualificata in termini di tettoia/pergolato, infissa al suolo con imbullonatura, con copertura in teloni o pannelli, adibita a parcheggio coperto e posta si un plateatico in cemento.
La risposta al quesito è positiva, come affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 17 giugno 2022, n. 8128.
Non è riconducibile ad edilizia libera la realizzazione di un plateatico in cemento con soprastante struttura di copertura in ferro, ancorchè infisso al suolo con imbullonatura, a prescindere dalla modalità di copertura (in teloni o pannelli) con uso di parcheggio coperto, perché opera funzionalmente destinata ad uso non precario, né temporaneo, ma durevole, che implica trasformazione del suolo (strutturale e funzionale) e che come tale richiede permesso di costruire (in tema di identificazione di opere precarie, v., ex multis, TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 10 novembre 2021 , n. 944, secondo cui “La precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e. 5, d.P.R. n. 380/2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti ma) permanenti nel tempo”; v. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 12 aprile 2021, n. 4253 e sent. 10 aprile 2021, n. 4226).
Nel caso di specie si verte intorno ad una struttura qualificata come tettoia/pergolato, configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del testo Unico Edilizia, nella misura in cui realizza impianti ed elementi nuovi ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo Testo Unico, dal momento che comporta una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce ed essendo le sue dimensioni (60 mq) di entità tale da non potersi ritenere assorbite, ovvero ricomprese in ragione dell’accessorietà, nell’edificio principale, al quale viceversa arrecano un’apprezzabile alterazione.