
Pagamento tardivo del contributo di costruzione garantito da fidejussione applicazione sanzione pecuniarie
L’Amministrazione comunale non ha l’obbligo, a fronte del ritardato pagamento del contributo di costruzione, di escutere la fideiussione e di evitare così di applicare le sanzioni pecuniarie
26 OTTOBRE 2022
Di Valeria Tarroni
Note a: TAR MARCHE, SEZ. I, sentenza 17 ottobre 2022 n. 595
L’Amministrazione comunale non ha l’obbligo, a fronte del ritardato pagamento del contributo di costruzione, di escutere la fideiussione e di evitare così di applicare le sanzioni pecuniarie.
La normativa
L’art. 42 del dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), prevede per il mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione dovuto per il permesso di costruire (o della SCIA onerosa), l’applicazione di sanzioni amministrative che aumentano in relazione al protrarsi del termine di pagamento.
[1].
Nel caso di pagamento rateizzato, i Comuni chiedono all’intestatario del titolo edilizio, la presentazione di una garanzia su cui rivalersi nel caso di ritardato o mancato pagamento alla scadenza delle singole rate, che comporta l’applicazione delle sanzioni nelle sogli stabilite dall’art. 42 o in quelle eventualmente maggiori stabilite dalle Regioni.
Il caso trattato recentemente dal Tar Marche, riguarda il mancato pagamento del costo di costruzione e oneri di urbanizzazione alla data di scadenza delle rate, garantite da fideiussioni bancarie escutibili a prima richiesta.
Il provvedimento col quale il Comune chiede il versamento delle somme dovute maggiorate dalle sanzioni previste dall’art. 42 del dpr 380/2001, è impugnato dall’intestatario del titolo edilizio con richiesta di annullamento.
Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe potuto ottenere il completo e tempestivo pagamento da parte della banca; non averlo fatto ed essersi rivolto al debitore dopo molto tempo, calcolando le sanzioni per il ritardo, configura una palese violazione del canone di correttezza e dell’onere di cooperazione che incombe anche sul creditore. Scorretto sarebbe inoltre non aver comunicato che in caso di mancato pagamento sarebbero state comminate gravose sanzioni.
La giurisprudenza
Il TAR Marche con la sentenza n. 595/2022 respinge il ricorso richiamandosi ai principi espressi dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 7/12/2016 n. 24.
Sulla questione della sussistenza o meno dell’obbligo del Comune di escutere, in caso di ritardo nel pagamento degli oneri di urbanizzazione, la polizza fideiussoria posta a garanzia di tale obbligazione, p
rima della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del 2016, la giurisprudenza si era espressa con orientamenti contrastanti
Secondo un orientamento (minoritario), l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di escutere la garanzia, in base ai principi di buona fede e correttezza e di collaborazione di cui agli artt. 1175 e 1227, 2° comma c.c., in modo da evitare la maturazione delle maggiorazioni previste per il ritardo con conseguente aggravamento della posizione debitoria del privato.
Per un altro orientamento (maggioritario) invece, l’esistenza di una garanzia fideiussoria non avrebbe comportato per l’Amministrazione comunale il dovere di chiedere l’adempimento al fideiussore prima di poter irrogare le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei contributi concessori. Tale dovere, infatti, non discenderebbe dall’art. 1227 c.c. che si riferisce solo alle obbligazioni di natura risarcitoria e non anche a quelle di natura sanzionatoria.
L’Adunanza Plenaria ha definitivamente chiarito che l’Amministrazione comunale, allo scadere del termine di pagamento della rata, ha solo la facoltà di escutere immediatamente il fideiussore onde ottenere il soddisfacimento del suo credito; ma ove ciò non accada, l’amministrazione conserva intatto il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all’aumentare del ritardo. Questo anche nel caso in cui l’Amministrazione
abbia omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale, non essendo ravvisabile a suo carico alcun onere collaborativo e/o sollecitatorio nei confronti del soggetto obbligato
, peraltro già edotto delle conseguenze sanzionatorie in caso di mancato pagamento in quanto derivanti dalla legge.
Note
[1] Art. 42 “ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione”
Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’
articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.
Link sentenze:
TAR Marche n. sentenza 17/12/2022 n. 595 https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_an&nrg=200401280&nomeFile=202200595_01.html&subDir=Provvedimenti
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 7/12/2016 n. 24 https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201203468&nomeFile=201600024_11.html&subDir=Provvedimenti