28 SETTEMBRE 2022
L’ampiezza del tempo di esecuzione del piano, che può anche essere ventennale, vincola le future gestioni e, pertanto, la graduazione della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e del finanziamento dei debiti fuori bilancio deve privilegiare i primi anni del percorso di riequilibrio, e preferibilmente quelli residui di attività della consiliatura e, comunque, i primi cinque anni: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, nella delib. n. 48/2022/PRSP, depositata lo scorso 15 settembre.