25 AGOSTO 2020
L’oggetto del contenzioso di un Comune contro la deliberazione della Corte dei conti, ha riguardato il blocco della spesa per mancato adeguamento alle prescrizioni della Corte dei conti, non ritenendo sufficiente la Corte dei conti della Campania la sola attivazione da parte dell’ente locale della procedura di riequilibrio finanziario. La questione è giunta alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, in speciale composizione che con la sentenza n.18/2020 che hanno accolto in modo parziale il ricorso dell’ente locale dichiarando che il blocco della spesa permane non “sino all’adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell’art 193 Tuel”, bensì “sino all’adozione della delibera di cui all’art 243-bis comma 5 Tuel”.