
Società a controllo pubblico: limiti e condizioni alla dipendenza pubblica
Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), 28 marzo 2023, n. 3157
25 SETTEMBRE 2023
Segnaliamo una interessante sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V) datata 28 marzo 2023, n. 3157, nella quale i giudici dell’altro consesso amministrativo delineano alcuni punti di rilievo rispetto al tema dei limiti e delle condizioni alla dipendenza pubblica con specifico riferimento alle società “a controllo pubblico” (tema dell’influenza dominante).
Il diritto del consigliere all’accesso di cui all’art. 43 del TUEL risulta direttamente funzionale alla cura dell’interesse pubblico connessa al munus e al mandato conferito, in quanto preordinato al controllo dell’attività e dei comportamenti degli organi decisionali dell’Ente; per tale ragione, il riferimento normativo alla “utilità” della pretesa ostensiva non va acquisito nel senso restrittivo della stretta connessione con l’attività quale componente del Consiglio, ma in quello, lato, della strumentalità rispetto alla valutazione degli interessi pubblici, anche in funzione di generico controllo. Sicché l’esercizio del diritto non è soggetto ad alcun onere motivazionale rinvenendosi gli unici limiti nel principio di strumentalità, inerenza e proporzionalità, nel senso che l’esercizio del diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative o di disturbo, che si traducano in un sindacato generale, indifferenziato e non circostanziato sull’attività amministrativa.l diritto del consigliere all’accesso di cui all’art. 43 del TUEL risulta direttamente funzionale alla cura dell’interesse pubblico connessa al munus e al mandato conferito, in quanto preordinato al controllo dell’attività e dei comportamenti degli organi decisionali dell’Ente; per tale ragione, il riferimento normativo alla “utilità” della pretesa ostensiva non va acquisito nel senso restrittivo della stretta connessione con l’attività quale componente del Consiglio, ma in quello, lato, della strumentalità rispetto alla valutazione degli interessi pubblici, anche in funzione di generico controllo. Sicché l’esercizio del diritto non è soggetto ad alcun onere motivazionale rinvenendosi gli unici limiti nel principio di strumentalità, inerenza e proporzionalità, nel senso che l’esercizio del diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative o di disturbo, che si traducano in un sindacato generale, indifferenziato e non circostanziato sull’attività amministrativa.