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Galleggiamento segretari: rileva anche la funzione dirigenziale più elevata a tempo determinato

ARAN e confederazioni rappresentative hanno sottoscritto un Accordo di interpretazione autentica relativo all’articolo 41, comma 5, del CCNL del maggio 2001

30 AGOSTO 2021

La previsione ex articolo 41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, norma relativa all'istituto economico detto "galleggiamento", può essere applicata anche in ipotesi di dirigente assunto a contratto determinato. Tale soluzione è l'oggetto dell'Accordo di interpretazione autentica firmato dall'ARAN e dalle organizzazioni e confederazioni rappresentative.

Le parti hanno raggiunto l'intesa sulla base dell'ordinanza disposta dal Tribunale civile di Ferrara, al quale era stata sottoposta una questione inerente al trattamento economico dei segretari: il giudice ha ritenuto che la funzione dirigenziale più elevata dell'ente, in base al contratto collettivo, può essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato, negando quindi l'esclusiva rilevanza della funzione dirigenziale dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato. È però necessario che la retribuzione di posizione riconosciuta sia determinata solo entro i limiti di importo, nonché nel rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della dirigenza degli Enti locali, una volta effettuata la graduazione e pesatura della posizione dirigenziale.