18 LUGLIO 2022
Con la sentenza n. 21490 del 7 luglio 2022 la Cassazione ha ribadito che l’esonero dalla TARI in caso di produzione di rifiuti speciali è condizionata alla presentazione di apposita dichiarazione del contribuente, evidenziando peraltro che la disciplina della TARI si pone in sostanziale continuità regolativa con la disciplina della TARSU.
La Cassazione ha così respinto il ricorso di una società che riteneva inapplicabile alla TARI la disciplina della TARSU, eccependo che la CTR non aveva considerato che l’onere della prova in ordine alla produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi non poteva gravare sul contribuente. Inoltre i rifiuti prodotti non erano suscettibili di assimilazione né avrebbero potuto considerarsi assimilati, secondo disposizioni di regolamento, indipendentemente dalla individuazione di criteri quali- quantitativi. Peraltro, lo stesso Ente impositore non aveva dato prova della produzione (concorrente) di rifiuti urbani sulle aree di produzione dei rifiuti speciali, né ciò poteva formare oggetto di presunzione alcuna.