12 LUGLIO 2022
L’Imu maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell’articolo 111 ter L.F., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca.
E’ quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 18882 del 3/6/2022, che respinge il ricorso di un istituto bancario il quale riteneva che sul credito ipotecario possono prevalere, ai sensi dell’art. 2777, 1° comma, c..c., solo le spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi ex art. 2770 c.c. (tra le quali non rientra l’IMU) e non anche i crediti prededucibili, stante l’espressa disposizione dell’art. 111-bis, comma 2, l.fall., sulla quale non inciderebbe l’art. 111-ter, comma 3 l.fall., norma estranea al tema della gradazione dei crediti.